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Accordo Nazionale per i Medici di Medicina Generale: Nuove Regole per le Case della Comunità

In Breve

Qual è l'obiettivo dell'accordo del 23 giugno?
Definire la presenza dei medici di medicina generale nelle Case della Comunità.
Qual è il nuovo compenso per i medici?
Il compenso omnicomprensivo è di 38,72 € l'ora.
Quali sigle hanno firmato l'accordo?
Hanno firmato SISAC, FIMMG e FMT; SMI e SNAMI non hanno aderito.

Il 23 giugno 2026, presso la SISAC, è stata sottoscritta un’Ipotesi di accordo collettivo nazionale che integra l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) e stabilisce le modalità di presenza dei medici di medicina generale nelle Case della Comunità. Questo accordo arriva in un contesto di rapidi sviluppi negoziali, iniziati con la firma di un ACN integrativo il 15 gennaio e culminati con l’approvazione dell’Atto di indirizzo da parte del Comitato di settore Regioni-Sanità il 16 giugno.

Il percorso che ha portato alla firma dell’accordo è stato caratterizzato da una procedura atipica, poiché non sono stati forniti il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) né l’assenso formale del Governo. Inoltre, il deposito della Corte dei Conti il 23 giugno riguarda una deliberazione di controllo risalente al 5 novembre 2025, senza costituire una certificazione immediata sulla compatibilità dei costi dell’accordo integrativo.

La Preintesa è sostenuta da un’intesa politica con il Ministro della Salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni, stabilendo un termine entro il 30 settembre 2026 per la predisposizione dell’Atto di indirizzo per il rinnovo dell’ACN per il triennio 2025-2027, che probabilmente recepirà l’Ipotesi del 23 giugno.

Il testo dell’accordo, composto da quattro articoli, è stato firmato da SISAC, FIMMG e FMT, mentre SMI e SNAMI non hanno aderito. Le sigle firmatarie rappresentano oltre il 70% del tavolo negoziale, con FIMMG e FMT che detengono rispettivamente il 64,91% e il 5,57% dei rappresentanti, mentre le altre due sigle trattanti pesano il 18,34% e il 9,05%.

Le principali disposizioni operative dell’accordo prevedono la modifica dell’ACN del 15 gennaio 2026 per regolamentare la presenza dei medici nelle Case della Comunità. Viene eliminata la distinzione tra hub e spoke e introdotto un compenso omnicomprensivo di 38,72 € l’ora, stabilito a livello nazionale e non negoziabile a livello territoriale. Le Regioni possono solo prevedere integrazioni economiche per funzioni specifiche.

In precedenza, il compenso era fissato a 13,62 € l’ora; per confronto, un’ora di prestazioni aggiuntive di infermieri e tecnici sanitari dipendenti è valutata a 50 €. Per i medici a ciclo di scelta che non abbiano accettato il completamento dell’impegno settimanale, sono previste fino a 6 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, tra le 8 e le 20, con la possibilità di concordare diverse articolazioni orarie. Questa presenza non è più su base volontaria né determinata unilateralmente dall’Azienda di appartenenza.

Resta aperta la questione della coerenza dell’impianto con il principio della libera scelta del medico di fiducia, previsto dalla legge 833/1978, e con l’esperienza pregressa delle aggregazioni funzionali territoriali, che avevano già sollevato interrogativi simili.

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